A CHI SI RIVOLGE
1. Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga:
Tipologia A – Datori di lavoro che sono in stato di crisi e non possono accedere agli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa (CIGO, CIGS).
Tipologia B - Imprese in crisi che hanno esaurito le possibilità di accedere agli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa (CIGO, CIGS) e che hanno necessità motivate di continuare le sospensioni dal lavoro.
La richiesta di CIG in deroga è possibile per tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato: tempo indeterminato, tempo determinato, apprendistato, interinale, a domicilio.
2. Indennità di mobilità in deroga:
A) Lavoratori che si trovino in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente dopo aver portato a termine contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o missioni di lavoro interinale con datori di lavoro / imprese in crisi, e che non siano in possesso dei requisiti individuali necessari per beneficiare dell’indennità di mobilità “ordinaria”.
B) Indennità equivalente alla mobilità: vigente, licenziati per giustificato motivo oggettivo, per procedure
collettive o per disdetta del contratto di apprendistato, che non siano in possesso dei requisiti individuali necessari per beneficiare dell’indennità di mobilità “ordinaria” o dell’indennità di disoccupazione ordinaria.
|